La Figura del Tutor


La L.R. della Regione Siciliana 3 luglio 2000, n. 15 Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo” al comma 7 dell’art. 15 stabilisce che: “Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all’anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune purché i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano”.

Ecco introdotta la figura importantissima del tutor, cioè di un cittadino che si pone da riferimento nei confronti della comunità per quanto concerne il benessere (alimentazione, stato di salute, eventuali casi di maltrattamenti) di un cane docile. Il tutor non ha responsabilità delle azioni dirette o indirette che il cane può compiere, non è un animalista *esagitato* come a volte capita di vedere o più spesso sentire in giro, non è un supereroe. È un normalissimo cittadino che tutte le volte che può si assicura che l’animale abbia da mangiare e da bere, che avverta la polizia municipale e un’ associazione animalista, se si accorge che il cane sta male, è ferito o ha subito dei maltrattamenti.